Gestire un'attivita' agro-zootecnica e agro-alimentare

Rintracciabilità dell'animale

indietro

Il regolamento 178/02/CE sulla sicurezza alimentare stabilisce che venga garantita la rintracciabilità degli animali, degli alimenti, dei mangimi e di tutte quelle sostanze che vengono somministrate o utilizzate nella catena di produzione degli alimenti. Gli operatori del settore devono registrarsi presso i servizi competenti ed ottemperare alla disposizioni riguardanti le varie banche dati (esempio anagrafe degli animali, anagrafe dei prodotti).
Agli operatori registrati vengono attribuiti i codici identificativi; gli animali vengono contrassegnati eregistrati in banca dati. 
Per alcune specie è prevista l’identificazione individuale con una marca auricolare (bovini), per altre è sufficiente un tatuaggio collettivo (i suini della stessa azienda hanno il medesimo codice), in altri casi si iscrive il prodotto (come nel caso delle uova), per i volatili si fa riferimento alle gabbie.
Le registrazioni permettono di garantire la rintracciabilità di animali e prodotti e sono utili specialmente in casi di emergenza legati ad incidenti o contaminazioni. Gli operatori  hanno la responsabilità legale delle loro produzioni e sono tenuti a garantire la rintracciabilità.