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Trasferimento, per motivi di lavoro, all’estero

Informazioni Generali

In che cosa consiste:
Trasferimento, per motivi di lavoro, all’estero: - in paesi dell'U.E., S.E.E.,Svizzera - Se ci si trasferisce in un paese europeo per lavoro, come dipendente di un’azienda italiana e non si cambia la residenza, è sufficiente la Tessera Europea e il modello E-101 rilasciato dall'istituto di previdenza (INPS o INPDAP) per la copertura previdenziale. Se si trasferisce la residenza, ci si deve iscrivere al sistema sanitario di quel paese con il modello E-101 dell'istituto di previdenza e il modello E-106 rilasciato dall’U.L.S.S. per il distacco del lavoratore. - Nei paesi extra U.E. convenzionati con l'Italia L'italiano che si trasferisce per lavoro in un Paese convenzionato deve richiedere il rilascio del modello di diritto, previsto dall'Accordo con l'Italia, all'ufficio rapporti con l'Estero dell'Azienda U.L.S.S. - nei paesi extra U.E. non convenzionati con l'Italia - Nel caso di trasferimento per lavoro in un paese non convenzionato, si deve richiedere all'U.L.S.S. di appartenenza l'attestato ai sensi dell'art.15 del DPR n. 618/1980, che nel caso si sia dovuti ricorrere all'assistenza sanitaria, erogata in forma indiretta, dovrà essere presentato, con gli originali delle fatture quietanzate, al Consolato Generale d'Italia nel paese estero di soggiorno, per avviare la procedura di rimborso.
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